Con l’entrata in vigore delle nuove norme fiscali anche nel settore sanitario, D.L. 26/10/2019 n. 124, dal 1° luglio 2020 anche i medici dovranno emettere lo scontrino elettronico.
L’obbligo riguarda tutte le professioni sanitarie che effettuano la trasmissione dati STS. Inoltre, non si potrà emettere fattura elettronica ai privati, obbligo peraltro valido anche per gli specialisti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
L’emissione dello scontrino elettronico da parte dei medici, che verrà rilasciato al consumatore finale, sostituisce la vecchia ricevuta o fattura cartacea.
La fattura o lo scontrino non elettronico si potranno emettere solo in caso di opposizione del paziente all’invio dei dati sanitari al STS.
Questo documento elettronico dovrà rispondere ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016 e potrà essere completato con l’aggiunta del codice fiscale, in modo da avere validità ai fini della deduzione delle spese mediche.
Inoltre, sempre a partire dal 1° luglio, il cliente potrà richiedere l’inserimento del codice lotteria. Tale procedura è collegata al sistema di lotteria che da diritto a ricevere gratuitamente dei biglietti per partecipare alle estrazioni dei premi messi in palio dal Governo. Qualora la ricevuta abbia valenza fiscale ai fini delle deduzioni reddituali, il cliente non può inserire il codice lotteria nello scontrino. La “Lotteria degli scontrini” è normata al punto 1.2 provv. AE 31.10.2019. Il medico, qualora si rifiutasse di inserire il codice lotteria è punito con una multa amministrativa che può variare dai 100 a 500 euro.
Per quanto riguarda i pagamenti, è utile ricordare che dal 1° luglio 2020 diventerà obbligatorio accettare i pagamenti elettronici con carte di credito o di debito. In caso di rifiuto il rischio è di incorrere in una sanzione amministrativa di 30 euro più il 4% del totale netto indicato nello scontrino elettronico.
Infine, per quanto riguarda la fatturazione, la fattura elettronica è sempre obbligatoria per le prestazioni fornite alle aziende.
Come inviare i dati all’Agenzia delle Entrate
Dal 1° luglio 2020 quindi, tutti i medici dovranno munirsi di un registratore di cassa telematico. In alcuni casi, per quegli studi che possiedono già un sistema di emissione delle fatture o parcelle elettroniche, potrà essere sufficiente l’aggiunta di una stampante fiscale. Tale circostanza va necessariamente verificata con il fornitore del dispositivo.
Tutti i registratori di cassa telematici saranno collegati alla rete internet e trasmetteranno quotidianamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai documenti emessi.
Il registratore di cassa telematico si acquista presso un rivenditore autorizzato e deve avere la predisposizione per il collegamento alla rete internet. Il registratore inoltre deve essere registrato presso il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Di norma, queste sono operazioni che vengono eseguite dal rivenditore, che fornirà precise indicazioni tecniche sull’utilizzo del dispositivo.
Oltre alla cassa elettronica, verrà fornito un lettore QRCode, necessario per la lettura dei codici a barre, come ad esempio quelli delle ricette o dei codici della lotteria degli scontrini.
Bonus per l’acquisto di registratori telematici
Per l’acquisto di registratori telematici necessari per l’emissione dello scontrino elettronico, detto anche ‘documento commerciale’, la normativa ha previsto un incentivo sul credito d’imposta del 50% sulla spesa sostenuta: il tetto di spesa massimo è di 250 euro. L’incentivo si applica anche all’adattamento tecnologico dei registratori esistenti. Anche in questo caso il bonus è del 50% ma il tetto di spesa massimo è di 50 euro.
Il credito d’imposta si potrà utilizzare a partire dal periodo di liquidazione periodica IVA successivo alla data di registrazione della fattura d’acquisto dei dispositivi.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento pubblicato il 28 febbraio 2019, specifica che il riconoscimento del bonus è vincolato solo ai registratori acquistati con metodi di pagamento tracciabili.
Sanzioni per mancata emissione scontrino medici
Per quanto riguarda le sanzione per mancata emissione dello scontrino elettronico, la sanzione prevista è pari al 100% relativa all’imposta dell’importo non documentato. Oltre alla multa, che parte da un minimo di 500 euro, il rischio è di incorrere anche nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio della professione qualora nel quinquennio si arrivi a quattro violazioni. La sanzione si applica al mancato invio, mentre le operazioni già effettuate dovranno essere comunque in regola.
La trasmissione telematica va fatta a partire dal giorno stesso e non oltre il 12° giorno dall’emissione dello scontrino elettronico.
I vantaggi della trasmissione telematica dello scontrino elettronico
Il vantaggio della trasmissione telematica degli scontrini elettronici risiede nella possibilità da parte dell’Agenzia di acquisire con velocità tutti i dati delle operazioni fiscali effettuate giornalmente. Tale vantaggio si ripercuote nella maggiore facilità e velocità nella gestione dell’IVA, sia da parte dei medici che da parte dei loro intermediari.