L’Inail decreta le linee guida per manutenzione periodica dei carrelli

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Negli ultimi decenni furono molteplici le normative italiane adottate in campo di salute e sicurezza sul lavoro, atte a salvaguardare e implementare il benessere dei lavoratori, rendendo loro i luoghi di lavoro salubri, al fine ultimo di prevenire l’esposizione a pericoli connessi con l’attività lavorativa.
L’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sigla Inail, ha rivolto ogni riguardo nei confronti delle diverse discipline e professioni, tenendo presente come gli indici specifici di pericolo dipendano notevolmente dal settore e dall’attività.

L’edilizia sicuramente il settore occupazionale con il tasso più elevato di infortuni registrati, nonostante l’equipaggiamento di sicurezza e l’ispezione degli utensili e strumenti di lavoro.

In osservanza delle sopra fornite analisi, l’Inail ha promulgato dei decreti legislativi, finalizzati alla manutenzione periodica di carrelli e piattaforme, macchine di sollevamento, quali carrelli a braccio telescopico, che sia questo fisso o girevole. Lo stesso organo di sicurezza lavorativa divulga la modulistica necessaria al datore di lavoro per procedere all’immatricolazione e alla successiva richiesta di controllo periodico. Tale riscontro non tiene conto solamente del riconoscimento dell’attrezzatura, ma si basa in maniera preponderante sul bilancio tra le informazioni riportate sulla scheda al momento dell’acquisto, e le condizioni attuali rilevate al momento della revisione; oltre che la valutazione adeguatezza dello strumento alla sicurezza lavorativa.

Prima verifica periodica

Concerne nella compilazione del modulo identificativo associato all’attrezzatura e di una seguente ispezione tecnica, atta a determinare le condizioni di conservazione e manutenzione dell’oggetto stesso in esame.

La richiesta è da effettuarsi indicativamente due mesi prima, rispetto alla data periodica di scadenza. L’unità operativa può avvalersi di scegliere se incaricare un delegato competente ed abilitato, o svolgere personalmente la prestazione. Tuttavia affinchè sia possibile compilare la scheda illustrativa  necessario essere in possesso delle istruzioni cedute dal fabbricante al momento dell’acquisto, senza le quali il tecnico non potrà procedere alla revisione.
Il protocollo compilativo per gli impianti di sollevamento, nello specifico, carrello semovente a braccio telescopico, fornisce all’utenza:

  1. ragione sociale del fabbricante e del proprietario in possesso dell’attrezzatura;
  2. modello, nome identificativo, codice di matricola, nonchè numero di fabbrica, elemento numerico con cui il macchinario è stato lanciato sul mercato, in conformità al CE e alle normative legislative in vigore;
  3. anno di fabbrica, ossia data nella quale è attestata la conformità del prodotto alla vendita in seguito alla sua produzione;
  4. anno che riporti l’immatricolazione e l’inizio del servizio svolto dal macchinario, seguente al suo rilascio;
  5. portata nominale, peso inteso in chilogrammi di carico che il carrello è idoneo a sollevare o eventualmente spostare;
  6. occasionale presenza di stabilizzatori e punti di appoggio utili, attrezzature intercambiabili o accessorie;
  7. dispositivi di sicurezza installati: freno di stazionamento, cabina di protezione per l’operaio, stabilizzatore longitudinale, clacson, cinture di sicurezza e di controllo ulteriore.

 

 

Verbale di verifica periodica

Deve rendere manifesto la data in cui questa sia stata effettuata presso l’utilizzatore, e il nominativo dell’addetto tecnico alla manutenzione effettuata.
Il supervisore ispeziona i documenti della macchina, verificando quanto sopra riportato, e ponendo particolare attenzione ad eventuali e straordinari interventi di manutenzione attuati dal datore di lavoro, al fine ultimo di accertarsi circa la sicurezza dell’operazione compiuta, negando perciò la possibilità di rischi aggiunti.

Gli organi principali sottoposti a controllo tecnico comprendono:

  1. telaio, attestando la sua integrità, e conseguentemente l’inesistenza di deformazioni o segni di deterioramento;
  2. sistemi di supporto accessori o aggiunti, quali strutture di aggancio ritenuta;
  3. stabilizzatori, ove presenti
  4. cabina, accertandone la conformità
  5. pneumatici, sottoponendoli a rilevamento delle dimensioni congruenti alle istruzioni rilasciate dalla fabbrica madre
  6. meccanismi di rotazione, testandone il comportamento sottoposti ad azione, mediante prove richiedenti vuoto e peso carico;
  7. dispositivo di allarme;
  8. carrello sfili stabilizzatore, verificando l’efficienza dei comandi sottoposti a lavoro a marcia bassa, sollevamento di peso fino a massima altezza, e osservazione del graduale rilascio del carico;
  9. dispositivo del controllo del movimento della forza agente e del carico;
  10. eventuali ulteriori dispositivi di sicurezza e controllo.

Esito della verifica

Alla luce delle connotazioni riscontrate nella revisione e indagine dei dati in questione (ricordiamo:livello di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura, efficacia di quest’ultima sottoposta a prove funzionali, dati tecnici rilevati ai fini di redimere un accurato verbale) il tecnico sarà in grado di pronunciare l’adeguatezza, o eventualmente la sua incapacità, al lavoro e alla sicurezza sul posto occupazionale. Lo specialista del settore, qualora evidenzi incongruenze, non conformità rispetto alle direttive delineate nei progetti delle macchine dovrà prontamente rendere informato Inail, che inoltrerà poi la richiesta di accertamento della verifica alle autorità competenti.

Le informative riportate nel suddetto scritto fanno riferimento all’articolo 71 del comma 11 del decreto legislativo emanato nell’aprile del 2008, e al decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’aprile 2011. Risulta inoltre lecito ricordare come sia possibile approfondire l’argomentazione a partire dalla pubblicazione Inail, circa la sicurezza degli impianti e prodotti finalizzati al lavoro.